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C’era una volta la filiera

Quando una società di spedizioni è accusata di responsabilità per furto di merci, spesso non si tiene conto che non si è occupata del trasporto e non ha nemmeno la copertura assicurativa per la vettoriale. Allora mi chiedo: siamo di fronte a una responsabilità oggettiva?
Umberto R_Latina

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In base alle disposizioni codicistiche, lo spedizioniere, a differenza del vettore, non assume su di sé l’obbligazione vettoriale e dunque non è direttamente obbligato al risarcimento dei danni subiti dalle merci trasportate. Tale responsabilità relativa all’obbligazione di risultato del trasporto, infatti, ricade esclusivamente su quei soggetti che assumono la qualifica di vettori, mentre lo spedizioniere «puro» risponde solo di inadempimenti relativi al proprio mandato. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, allo spedizioniere non può essere ascritta una responsabilità per l’attività svolta dal vettore incaricato, proprio poiché la prestazione dello spedizioniere si esaurisce nella stipula del contratto di trasporto più funzionale alle esigenze del committente (oltre allo svolgimento di operazioni accessorie). Con una sentenza del luglio 2021 la Corte d’Appello di Bologna ha ribaltato la pronuncia con cui il Tribunale aveva condannato per furto di merci lo spedizioniere, esonerando del tutto il vettore contrattuale; i giudici di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, hanno ristabilito la catena di responsabilità della filiera e hanno riconosciuto allo spedizioniere il diritto di essere manlevato dal vettore dal medesimo incaricato. La concatenazione delle domande di manleva tra spedizioniere, vettore e subvettore risulta pacifica e ricorrente nella prassi del contenzioso in materia trasportistica. Nella ricostruzione della filiera, i giudici di appello, da una parte, hanno riconosciuto la «veste giuridicamente meno impegnativa sul piano risarcitorio di spedizioniere» e, dall’altra, hanno condannato il vettore al risarcimento del danno lamentato dall’attore «per avere detta società, incaricato del trasporto una ditta individuale che non offriva le medesime garanzie di solvibilità e soprattutto, poco più di un anno prima, aveva subito un furto, con modalità e circostanze analoghe, durante un trasporto commissionato sempre dalla stessa». Il fatto che il subvettore avesse dichiarato di aver già subito un furto, con modalità analoghe e nello stesso luogo di quello oggetto di causa, è stato considerato dai giudici elemento di rilievo, non tanto per la recidiva del subvettore, ma per l’incauto affidamento delle merci al subvettore prescelto dal vettore.

Nella casistica giurisprudenziale tale principio è stato declinato come segue: i) furti e rapine sono rischi tipici dell’attività di trasporto stradale; ii) di conseguenza il vettore è tenuto a prevedere simili eventualità e ad apprestare ogni opportuna cautela per prevenirle ed evitare la sottrazione della merce; iii) le scelte che il vettore compie nell’organizzazione del viaggio non sono insindacabili e potranno essere fonte di responsabilità vettoriale se e nella misura in cui avranno avuto per conseguenza di rendere possibile o più agevole la sottrazione della merce (quand’anche avvenuta con violenza o minaccia). In altre parole, lo spedizioniere ha tutto il diritto di essere manlevato dal vettore, anche in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non potendo subire le conseguenze di scelte incaute compiute da altro operatore.

Se fosse pacifica l’equiparazione del profilo di responsabilità dello spedizioniere a quello del vettore, le stesse imprese di spedizioni provvederebbero con tutta evidenza ad assicurarsi, proprio come le imprese vettoriali, contro il rischio di vedersi chiamate a rispondere dei danni derivanti dall’esecuzione di servizi di trasporto. Viceversa, nella prassi, il procedere all’eventuale assicurazione contro tali rischi da parte delle imprese di spedizioni non solo non risulta ipotesi ricorrente (a meno che non si rivesta il ruolo di spedizioniere–vettore), ma nemmeno concepibile, alla luce della natura del ruolo che, ai sensi degli art. 1737 e ss. c.c., lo spedizioniere si obbliga a svolgere. Infatti, l’ambito di responsabilità dello spedizioniere non può in alcun modo essere esteso al regime tipico della responsabilità vettoriale, pena il totale svilimento della fattispecie tipica del contratto di spedizione.

Tale disciplina codicistica della figura dello spedizioniere dovrà certamente fare i conti con i futuri scenari del mercato dei trasporti, in cui si assiste sempre più di frequente a casi in cui le case di spedizioni noleggiano direttamente le navi o le compagnie marittime gestiscono per intero le tratte door to door: in tali nuove dinamiche sarà più complicato districarsi nella ricostruzione delle filiere e nella demarcazione netta di ruoli e responsabilità, mentre saranno destinate ad avere sempre più pregnanza le polizze assicurative all risk, a tutela delle merci trasportate.

È in tale contesto di sviluppo verticale della filiera che, sulla figura dello spedizioniere – inteso come operatore logistico che agisce in veste di general contractor – potrebbe incombere il rischio di un addebito di responsabilità pressoché oggettiva.

I giudici di appello hanno riconosciuto la «veste giuridicamente meno impegnativa sul piano risarcitorio di spedizioniere» e, dall’altra, hanno condannato il vettore al risarcimento del danno lamentato dall’attore «per avere detta società, incaricato del trasporto una ditta individuale che non offriva le medesime garanzie di solvibilità e soprattutto, poco più di un anno prima, aveva subito un furto, con modalità e circostanze analoghe

Barbara Michini
Barbara Michini
Avvocato specializzato in trasporti
Scrivete a Barbara Michini: legalmente@uominietrasporti.it

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