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Dentro le nuove linee guida del trasporto rifiuti

So che di recente sono state modificate le prescrizioni autorizzative da osservare durante la raccolta e il trasporto di rifiuti. Cosa cambia essenzialmente rispetto al passato? Potrebbe fornire una disamina chiara sull’argomento?
Sonia B_Trieste

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L’albo gestori ambientali con la delibera n. 3 del 07.02.22, entrata in vigore il 15 marzo scorso, ha stabilito per ogni categoria di iscrizione specifiche prescrizioni, ovvero le regole da rispettare nelle varie attività di raccolta, trasporto e intermediazione di rifiuti (comprese le attività di bonifica). In precedenza, le prescrizioni erano standard per tutte le categorie e presenti nell’ultima pagina dell’autorizzazione, mentre oggi sono specifiche per singola categoria e inviate in modalità telematica. La principale novità riguarda il fatto che non è più previsto l’obbligo di disporre a bordo del veicolo dell’originale o della copia conforme dell’autorizzazione in quanto oggetto di dematerializzazione (il precedente obbligo, oltre a richiedere impegno nel mantenere copie aggiornate, risultava poco efficace e di difficile consultazione). Inoltre, le prescrizioni sono state armonizzate con altre norme generali (sicurezza e autotrasporto) e specifiche come l’ADR.

Entrando più nel dettaglio, alcune prescrizioni sono comuni a tutte le iscrizioni e sono caratterizzate dall’ampio campo di applicazione. Altre, invece, sono specifiche per categoria di iscrizione. Tra quelle trasversali troviamo:

  • rispettare il d.lgs 152/2006;
  • garantire la tracciabilità dei rifiuti;
  • sottoporre i veicoli a manutenzioni periodiche per evitare dispersioni, sgocciolamenti, esalazioni;
  • proteggere i rifiuti durante il trasporto con apposita copertura;
  • pulire periodicamente i veicoli prima che questi siano adibiti ad altri trasporti.

Inoltre, è stato chiarito che il trasportatore ha l’obbligo non solo di verificare, prima dell’inizio del trasporto, che il destinatario sia autorizzato, ma anche di riportare i rifiuti al produttore o ad altro destinatario se concordato con il produttore stesso.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi della categoria 5, le prescrizioni prevedono:

  • la bonifica appropriata per recipienti fissi e mobili quando devono essere trasportati altri tipi di rifiuti (sia pericolosi che non pericolosi);
  • il divieto di utilizzare mezzi e recipienti che hanno trasportato rifiuti pericolosi per trasportare prodotti alimentari (uso umano o animale);
  • il divieto di trasportare contemporaneamente rifiuti pericolosi che possono reagire tra loro;
  • il possesso di mezzi e materiali per effettuare un primo intervento di contenimento in caso di sversamenti accidentali.

Sono state infine riproposte le regole per veicoli e colli che trasportano rifiuti pericolosi, ovvero l’etichetta gialla con la «R nera» sulla parte posteriore destra del veicolo e su ogni collo, oltre a etichette e marchi previsti dalla normativa ADR quando applicabile. Si sottolinea che la prescrizione prevede che le etichette debbano essere resistenti all’azione atmosferica ed esposte in modo che siano di facile lettura. Pertanto, etichette di carta attaccate con nastro adesivo non vanno assolutamente bene. Infine, aspetto di rilievo è rappresentato dalle sanzioni per inosservanza delle prescrizioni. Il fatto di aver definito per ogni categoria le prescrizioni rende sicuramente più lineare l’applicazione delle sanzioni. Prima dell’introduzione di queste novità, il riferimento alle sanzioni era e comunque rimane l’art. 256 comma 4 del D.lgs 152/2006 dove l’organo accertatore comminava:

  • per rifiuti non pericolosi: l’arresto da 45 gg a 6 mesi o la sanzione pecuniaria per i rifiuti non pericolosi da 1.300 a 13.000 euro;
  • per i rifiuti pericolosi l’arresto da 3 a 12 mesi e la sanzione pecuniaria. La sottile differenza è che nel secondo caso si applicano entrambe.

A queste sanzioni, che rimangono, sono state aggiunte le sanzioni disciplinari già previste dal DM 120/2014 che prevedono in pratica la possibilità di applicare la sospensione o cancellazione dell’iscrizione, che saranno applicate con gradualità e in base alla gravità e alla recidività.

Tra le prescrizioni sono presenti aspetti specifici riferiti anche al mancato rispetto di altri regolamenti o leggi con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza, sull’autotrasporto, sull’ambiente. Infatti, il testo inserito dalla delibera prevede testualmente «la mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l’efficacia dell’iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi artt. 19 a) (sospensione) e 20 d) (cancellazione) del DM 120/2014». Alcuni esempi:

  • caso 1: dispersione su strada di un rifiuto pericoloso: comporterebbe sicuramente l’applicazione dell’art. 256 comma 4 con la sanzione pecuniaria da 1.300 a 13.000 euro e l’arresto a cui si potrebbe aggiungere la sanzione disciplinare della sospensione del veicolo.
  • caso 2: contestazione di diversi formulari con dati inesatti o mancanti: comporta sicuramente l’applicazione della stessa sanzione pecuniaria ma potrebbe comportare la sospensione dell’intera categoria per un periodo massimo di 120 giorni.
Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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