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Chi, quando e quanto va versato come contributo obbligatorio all’ART

Si avvicina la data ultima per iniziare a versare il contributo all'Autorità Regolatrice dei Trasporti, divenuto ormai obbligatorio. Ecco un rapido vademecum per capire in che modo mettersi in regola

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Il 30 aprile, termine ultimo per poter versare il contributo obbligatorio all’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) è vicino. Proprio per questo abbiamo pensato di fare cosa utile mettendo in ordine tutto quanto serve per sapere come, quando e quanto pagare. Ovviamente utilizzando come bussola orientativa per un verso la stessa circolare dell’ART (quella che rende possibile versare un terzo del contributo entro il 30 aprile e il restante entro il 29 ottobre), la sentenza del Consiglio di Stato e altre disposizioni utili in materia.

Chi è chiamato a pagare

Devono versare il contributo le società di autotrasporto che:

  • al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, abbiano nella propria disponibilità veicoli con capacità di carico di massa complessiva oltre i 26 ton., nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26 ton.;
  • abbiano un fatturato superiore a 5 milioni di euro per l’annualità 2019 e 3 milioni di euro per le annualità 2020 e 2021 (in questa cornice il fatturato va inteso come l’importo risultante dalla somma delle voci A1+A5, considerando il bilancio dei due anni precedenti: fatturato 2017 per l’annualità 2019, fatturato 2018 per l’annualità 2020, fatturato 2019 per l’annualità 2021).
  • eseguano servizi di trasporto di merci su strada connessi con le infrastrutture regolate dall’ART: porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti e, almeno rispetto all’annualità 2021, anche con le autostrade.

Cosa fare: la registrazione sul Portale

Questo è un onere aggiuntivo. In quanto, almeno rispetto al versamento 2021, le imprese e i consorzi con un fatturato almeno pari a quello indicato, a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi, devono entro il 30 aprile 2021:

  • registrarsi al portale ART e dichiarare i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico; la dichiarazione va sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità;
  • dare notizia dell’avvenuto versamento.

Per le annualità 2019 e 2020, nel caso in cui l’impresa non si fosse registrata e non avesse sottoscritto la dichiarazione entro la scadenza del 30 aprile dell’anno di riferimento, deve regolarizzarsi entro il 30 aprile 2021. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l’indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero è passibile dell’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato.

Quando pagare: le scadenze anno per anno

Il contributo è pari allo 0,6 per mille del fatturato rilevante, da determinare in base al seguente calcolo.

  • Per l’annualità 2019 la delibera non prevede una scadenza per il pagamento del contributo. Si ritiene tuttavia opportuno effettuarlo il prima possibile, tenendo conto che gli interessi di mora decorrono dalla scadenza dell’aprile 2019 (per la metà dell’importo dovuto) e dalla scadenza del 30 ottobre (per l’altra metà); sono dovuti solo contributi pari o superiori a 3.000 euro.
  • Per l’annualità 2020 il contributo va versato in un’unica soluzione entro il 29 ottobre 2021; sono dovuti solo contributi pari o superiori a 1.800 euro.
  • Per l’annualità 2021 il contributo, come già ricordato, va versato nella misura di 1/3 entro il 30 aprile 2021 e per i restanti 2/3 entro il 29 ottobre 2021; sono dovuti solo i contributi pari o superiori a 1.800 euro.

In caso di mancato o ritardato pagamento l’ART può avviare la procedura di riscossione coatta e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del pagamento.

Quanto pagare: il calcolo del contributo

I criteri da usare per calcolare il contributo sono i seguenti.

Innanzi tutto si devono sommare i ricavi di cui alla voce A1 (quelli relativi ai ricavi delle vendite e delle prestazioni) a quelli della voce A5 (altri ricavi e proventi) presenti in bilancio. Quindi alla somma ottenuta vanno detratte:

  • le fatture attive riferite a servizi diversi dal trasporto;
  • le fatture attive riferite a servizi di trasporto svolti con veicoli con massa inferiore a 26 ton;
  • le fatture attive riferite a servizi di trasporto effettuati NON in connessione con porti, scali ferroviari merci, aeroporti e interporti (annualità 2019 e 2020), nonché NON in connessione anche con le autostrade (annualità 2021);
  • le fatture attive riferite a servizi aventi origine o destinazione all’estero, comprovati da CMR o altro documento equivalente;
  • le fatture attive relative a servizi di cabotaggio all’estero;
  • le fatture attive riferite a servizi di trasporto dati in subvezione o, nel caso di consorzi, affidati ai soci;
  • in caso di trasporto combinato/intermodale nazionale, la quota parte delle fatture attive non riconducibile alla modalità stradale. Se le terminalizzazioni iniziali o finali del trasporto sono eseguite da terzi, anche tale fatturato non va incluso nella base imponibile;
  • le fatture attive derivanti da attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
  • le fatture attive derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
  • i contributi ricevuti e fatti transitare nel conto economico. Si ritiene inoltre che possano essere scomputati dai ricavi eventuali finanziamenti in conto esercizio relativi alle agevolazioni Marebonus, Ferrobonus e i contributi per il rinnovo del parco veicolare, le fatture di affitto o in genere tutte quelle non attinenti al trasporto.

Quanto pagare: il caso dei Consorzi

Ai consorzi si applicano le medesime regole previste per le imprese, almeno nel caso in cui abbiano la disponibilità (derivante da proprietà, leasing, usufrutto, patto di riservato dominio) di veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione della delibera e un fatturato di oltre 5 milioni di euro per l’annualità 2019 e di oltre 3.000.000 di euro per le annualità 2020 e 2021.

Anche le imprese consorziate sono tenute alla registrazione e alla dichiarazione soltanto nel caso in cui il proprio fatturato superi i limiti stabiliti dall’ART e con i veicoli previsti svolgano servizi in connessione con le infrastrutture richiamate per ciascuna annualità.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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