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Rimborso accise, il trimestre più complicato degli ultimi anni

Domande fino al 31 luglio per recuperare le accise sul gasolio consumato nel secondo trimestre 2026. Ma quest’anno la procedura richiede molta più attenzione: aliquote cambiate più volte, nuovi quadri da compilare, gestione dell’HVO e preparazione all’obbligo del canale telematico che scatterà da ottobre. Ecco tutto quello che le imprese devono sapere per evitare errori

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L’operazione è sempre la stessa: presentare entro il 31 luglio la domanda per recuperare parte delle accise sul gasolio commerciale consumato tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026. Eppure, rispetto agli anni precedenti, il secondo trimestre di quest’anno rappresenta probabilmente il passaggio più delicato che gli autotrasportatori abbiano affrontato negli ultimi tempi.

Il motivo è semplice. Nel giro di pochi mesi il Governo è intervenuto ripetutamente sulle accise per contenere gli effetti dell’impennata dei prezzi energetici, modificando più volte l’aliquota ordinaria del gasolio. Una situazione che, pur non cambiando il diritto al rimborso, rende molto più articolata la compilazione della dichiarazione.

A questo si aggiunge una seconda novità destinata a cambiare definitivamente le abitudini delle imprese: dal prossimo 1° ottobre, infatti, chi intenderà utilizzare il credito in compensazione dovrà presentare la domanda esclusivamente attraverso il Servizio Telematico Doganale (EDI).  

Il primo adempimento: c’è tempo fino al 31 luglio

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato il software, la modulistica e le istruzioni operative per richiedere il rimborso relativo ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026. La finestra temporale come tradizione si chiude il 31 luglio.

Il beneficio continua a spettare alle imprese che effettuano trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sia in conto terzi sia in conto proprio, comprese le imprese comunitarie in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Restano invece esclusi i mezzi Euro IV e inferiori e tutti i veicoli sotto le 7,5 tonnellate.  

Perché quest’anno la domanda è più difficile

La complicazione nasce dall’andamento delle accise. L’aliquota agevolata riconosciuta al gasolio commerciale non è cambiata e rimane pari a 403,22 euro ogni mille litri. A cambiare continuamente è stata invece l’aliquota ordinaria applicata alla vendita del carburante. Tra aprile e giugno il valore è stato modificato più volte dai provvedimenti governativi, con la conseguenza che il credito spettante varia a seconda della data del rifornimento. In pratica non sarà possibile considerare il trimestre come un blocco unico: bisognerà ricostruire con precisione quando è stato acquistato ogni quantitativo di carburante e attribuirlo al corretto periodo previsto dalla dichiarazione.  

Attenzione ai periodi dei rifornimenti

È probabilmente questo l’aspetto sul quale le imprese dovranno concentrare il maggior numero di verifiche. Le fatture e i riepiloghi delle carte carburante dovranno consentire di distinguere i rifornimenti effettuati nei diversi periodi individuati dall’Agenzia delle Dogane. Un errore nella collocazione temporale dei litri acquistati potrebbe infatti determinare un credito diverso da quello realmente spettante.

Per questo motivo diventa opportuno controllare con attenzione tutta la documentazione prima di procedere alla compilazione della domanda, soprattutto nelle flotte che effettuano numerosi rifornimenti distribuiti durante il trimestre.  

HVO: il nodo che continua a creare dubbi

Un’altra criticità riguarda il gasolio paraffinico HVO. Le istruzioni distinguono infatti tra carburante conforme ai requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea (RED II) e HVO che non soddisfa tali requisiti. Il problema è che molti operatori non ricevono questa informazione in modo chiaro dai fornitori.

Per evitare dichiarazioni inesatte, l’Agenzia delle Dogane ha previsto una soluzione prudenziale: quando l’impresa non è in grado di dimostrare quale tipologia di HVO sia stata acquistata, ai fini del rimborso dovrà essere utilizzata l’aliquota più cautelativa prevista per il periodo interessato. Una precisazione importante, considerando che la dichiarazione costituisce un’autocertificazione e comporta responsabilità dirette in caso di informazioni non veritiere.
Ricordiamo che dal maggio 2025, da quando cioè l’aliquota di accisa sul gasolio è salita da 617,40 € a 632,40 euro/1.000 litri, l’HVO ecosostenibile ha conservato l’aliquota ridotta di 617,40 euro. Ma solo – appunto – se rispetta i requisiti di sostenibilità previsti dalla normativa europea.

Come utilizzare il credito

Le modalità di fruizione restano invariate. L’impresa quindi può scegliere tra:

  • compensazione tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6740;
  • rimborso diretto in denaro.

Per chi opta per l’accredito sul conto corrente estero restano necessari l’indicazione dell’IBAN e del codice BIC. Continua inoltre a non applicarsi il limite ordinario di compensazione previsto per altri crediti fiscali.  

Da ottobre cambia tutto: addio PEC per chi sceglie la compensazione

Anche se riguarda le prossime dichiarazioni, è probabilmente la novità organizzativa più importante ed è bene conoscerla per tempo. Dal 1° ottobre 2026 le richieste di credito da utilizzare in compensazione non potranno più essere trasmesse tramite PEC o in formato cartaceo. Diventerà obbligatorio utilizzare esclusivamente il Servizio Telematico Doganale (EDI). Le imprese che non sono ancora abilitate farebbero quindi bene ad attivarsi fin d’ora, evitando di arrivare impreparate alla prossima scadenza.

Rimangono invece invariate le modalità di presentazione per chi richiederà il rimborso in denaro, che potrà continuare a utilizzare anche gli strumenti oggi disponibili. Contestualmente, il termine entro il quale si forma il silenzio-assenso dell’Amministrazione si ridurrà da sessanta a trenta giorni.  

Le verifiche da fare prima dell’invio

Prima di trasmettere la domanda conviene controllare alcuni aspetti che quest’anno assumono particolare importanza:

  • verificare che tutte le fatture riportino correttamente la targa del veicolo rifornito;
  • ricostruire cronologicamente i rifornimenti effettuati durante il trimestre;
  • separare correttamente i consumi nei diversi periodi previsti dall’ADM;
  • verificare l’eventuale presenza di rifornimenti in HVO e la documentazione disponibile sulla sostenibilità del prodotto;
  • valutare per tempo l’abilitazione al Servizio Telematico Doganale in vista delle prossime domande.

È proprio quest’ultimo punto a rappresentare il vero messaggio di questa campagna di rimborso: quella di luglio è ancora una procedura “tradizionale”, ma segna il passaggio verso un sistema molto più digitalizzato e rigoroso. Prepararsi oggi significa evitare difficoltà già a partire dalla dichiarazione del prossimo trimestre.

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