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Se il tutor non è omologato, controllato e tarato periodicamente, la multa per eccesso di velocità va annullata

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Il principio secondo cui una multa per eccesso di velocità rilevata con tutor o autovelox non può essere valida se l’apparecchio in questione non sia controllato e tarato con regolarità (essendo così incerta la sua adeguata funzionalità ed efficacia nel rilevamento) pare ormai essersi consolidato nella giurisprudenza italiana.

Un altro esempio proviene da una recente sentenza del Tribunale di Terni, che si è trovato a esaminare il superamento del limite di 10-40 km/h, da parte di un veicolo di un’azienda di autotrasporto merci, avvenuto sull’A1 Milano-Napoli, nel territorio del Comune di Narni

Il giudice di pace aveva dato precedentemente ragione alla Prefettura di Terni sulla sanzione comminata e rigettato il ricorso dell’azienda annullando però l’ordinanza di rigetto del prefetto e riportando l’importo della sanzione al minimo edittale. A quel punto il difensore della stessa azienda, l’avv. Roberto Iacovacci, non si è accontentato di questa vittoria parziale e ha deciso di presentare ricorso al tribunale di secondo grado, adducendo la mancanza di prova dell’avvenuta taratura dell’apparecchiatura usata e l’assenza della dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo elettronico di rilevazione. 

Di contro la Prefettura di Terni – che è tenuta all’onere della prova – aveva prodotto le iniziali certificazioni di taratura e verifiche di funzionalità del tutor, nonché il documento di approvazione del prototipo.

Ma come abbiamo già visto in altre sentenze di questo tipo, questa documentazione non basta. Il Tribunale ha infatti spiegato che occorre presentare «l’originaria omologazione ministeriale dell’apparecchio (sistema di misura della velocità Sicve, cioè il tutor)… per dimostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito». In altre parole, in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato, «spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento», citando a sua volta la Cassazione in merito.

Il Tribunale umbro non ha dubbi nell’affermare che la prova dell’infrazione deriva «… dalle risultanze di strumenti di rilevazione debitamente omologati con decreto ministeriale, dovendo ritenersi il procedimento di omologazione diverso dall’approvazione». L’omologazione, in altri termini, è una procedura complessa, che comporta la riproduzione in serie del prototipo appositamente testato in laboratorio e che deve garantire la perfetta funzionalità del dispositivo, nonché verificarne l’efficacia. Ma la documentazione della Prefettura non rispondeva a tali esigenze.

Poco importa dunque che l’autovelox, benché non omologato, fosse stato approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le apparecchiature di misurazione della velocità, dice il giudice ternano, richiamandosi sempre alla Corte di Cassazione in una sentenza del 2020, «devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli – che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli addetti ovvero tramite sistemi di autodiagnosi – dev’essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento». 

Ma il Tribunale si spinge anche più in là, affermando che anche se si volesse ribattere che omologazione e approvazione siano attività sovrapponibili, che differiscono solo per specifiche tecniche e natura della strumentazione, in ogni caso “l’Amministrazionenel caso di specie non ha nemmeno prodotto il decreto ministeriale di approvazione”, come avrebbe dovuto fare e non essendo sufficiente “il mero richiamo da parte degli agenti accertatori nel verbale”.

La conclusione è che l’appello è stato accolto e la sanzione annullata, con le spese processuali a carico della Prefettura ternana. Un’altra vittoria per l’autotrasporto merci.

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