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Le ultime novità dell’ADR 2023

La normativa ADR sul trasporto delle merci pericolose è di solito revisionata con cadenza biennale, con entrata in vigore delle modifiche negli anni dispari. Non fa eccezione il 2023, che dal 1° gennaio vedrà alcuni cambiamenti

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Dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore il consueto aggiornamento biennale del Regolamento internazionale ADR sul trasporto delle merci pericolose. In generale, la nuova versione non ha apportato significativi stravolgimenti ma si è limitata ad alcune precisazioni riferite ad aspetti tecnici o casistiche molto puntuali. Di seguito riassumiamo le più rilevanti:

  • Obbligo nomina consulente ADR: le imprese che trasportano merci pericolose, anche solo come speditori, d’ora in poi dovranno designare un consulente in materia di sicurezza. L’obbligo è esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.
  • Estintori automatici e protezione termica: viene esteso l’obbligo degli estintori automatici nel vano motore e della protezione termica anche sui veicoli industriali che trasportano alcuni liquidi e gas infiammabili, in particolare sulla categoria di veicoli FL per il trasporto sfuso (in passato la dotazione era obbligatoria solo sui veicoli della categoria EX/III).
  • Valvole di sicurezza: le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili dovranno essere munite di valvole di sicurezza e dovranno avere una marcatura per le valvole di sicurezza.
  • Materie corrosive: per la classe 8, relativa al trasporto di materiale corrosivo, viene specificato di «attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test».
  • Stima del peso del trasporto rifiuti ADR: spesso nelle spedizioni di rifiuti l’informazione sulla quantità dei rifiuti ADR trasportati viene stimata e indicata come valore presunto, rimandando «a destino» la verifica del quantitativo esatto. L’ADR 2023 precisa che la stima della quantità potrà essere effettuata alle seguenti condizioni: per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale; per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili; per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio, mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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