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Patente a punti e CQC: relazioni pericolose

Il riacquisto dei punti della CQC avviene con le stesse modalità rispetto alla patente di guida o ci sono alcune differenze? Giorgio L_Bitonto (BA)

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In Italia la patente a punti è stata introdotta il 1° luglio 2003 con l’introduzione nel codice della strada dell’art. 126 bis, mentre, per effetto della Direttiva 2003/59, recepita in Italia con D.Lgs 286/2005, è stato attribuito il medesimo punteggio anche alla CQC. La detrazione dei punti riguardava inizialmente 32 articoli del CdS, oggi sono divenuti 38. La comunicazione della detrazione va fatta al trasgressore e, in caso di mancata identificazione, spetta al proprietario del veicolo o ad altro obbligato in solido comunicare i dati all’organo accertatore entro 60 gg dalla notifica del verbale di contestazione. Obbligo da assolvere a prescindere dall’eventuale proposizione del ricorso e, pertanto, i 60 gg decorrono dalla notifica del verbale e non dalla conclusione del ricorso amministrativo. La mancata o tardiva comunicazione comporta una sanzione da 292 a 1.168 euro (art. 126 bis c. 2). 

Infine è punita per falso ideologico o per sostituzione di persona qualsiasi comunicazione non corrispondente a verità, come nel caso in cui si indichino i dati di un conducente estraneo alla violazione. In caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, la detrazione massima è di 15 punti, applicabile anche ai neopatentati, salvo che non ci sia la sanzione accessoria della sospensione della patente.

La comunicazione all’anagrafe nazionale è fatta entro 30 gg dalla «definizione dell’infrazione», che avviene dopo il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (entro 5 gg, se ammesso, per usufruire della riduzione del 30% o entro 60 gg) oppure a conclusione del ricorso amministrativo presso gli organi preposti (prefetto o giudice di pace).

Ogni titolo di guida ha 20 punti di base e, ogni 2 anni, in assenza di infrazioni con decurtazione punti, ne vengono accreditati 2 fino a un massimo di 30 (per i neopatentati 1 punto all’anno per 3 anni). Il riacquisto dei punti può avvenire in tre modi:
1. recupero totale del punteggio (20) se in 2 anni non si incorre in un’infrazione con decurtazione dei punti. Tale modalità si applica quando il punteggio è > di 0 e < di 20;
2. tramite partecipazione a corso di formazione di 18 ore con cui ottenere 6 punti o 9 per le patenti superiori quando il punteggio è < 20 ma > 0 punti;
3. tramite esame di revisione (art. 128 CdS) a cui si deve sottoporre il conducente che ha azzerato il punteggio o che, dopo la notifica della prima violazione di almeno 5 punti, commette, nell’arco di 12 mesi, altre 2 violazioni non contestuali sempre di almeno 5 punti.
Tale esame deve essere svolto entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di revisione, pena la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento dell’accertamento con esito favorevole. La circolazione con patente sospesa per mancata partecipazione all’esame è soggetta alla sanzione da 155 a 624 euro e a quella accessoria della revoca della patente.

In caso di infrazione, la data da cui calcolare la decorrenza dei 2 anni è quella in cui è stata commessa la violazione e non altre

E qui arriviamo alla domanda: il mancato superamento dell’esame di revisione, comporta la revoca della patente di guida. Ma per i possessori di CQC la revoca del titolo principale comporta anche quella del titolo professionale (art. 23 D.Lgs 286/06). Perdita o riacquisto di punti sulla CQC funzionano con le stesse modalità previste per la patente, ma con alcune piccole differenze. Innanzitutto, i punti vanno sottratti dalla CQC quando la violazione è commessa alla guida di un veicolo che richiede il possesso di tale documento. Al contrario se è commessa alla guida di altro veicolo o utilizzato per finalità diverse (private o commerciali), la decurtazione avverrà dalla patente. Il conducente di un veicolo in conto proprio non inquadrato come autista avrà la sottrazione dal monte punti della patente anche se in possesso di CQC.

Pertanto, in caso di azzeramento del punteggio o di 3 violazioni da almeno 5 punti non contestuali nell’arco di 12 mesi, il titolare dovrà sottoporsi entro 1 mese all’esame di revisione, incentrato sui temi relativi al trasporto in base al tipo di CQC posseduta. In caso di superamento verranno riaccreditati 20 punti, in caso di esito negativo verrà revocata la CQC perdendo così tutte le abilitazioni possedute senza nessuna influenza sulla patente di guida.

Prima di arrivare all’esame di revisione, anche per la CQC sono previste altre modalità di recupero punti come la partecipazione a un corso di 20 ore e senza esame (che permette di recuperare fino a 9 punti) oppure l’assenza di infrazioni con decurtazione punti per 2 anni dall’ultima infrazione che ha comportato la sottrazione dei punti che permette di tornare a 20 punti. Occhio però a date e comunicazioni: in caso di infrazione, la data da cui calcolare la decorrenza dei 2 anni è quella in cui è stata commessa la violazione e non altre. Per esempio, se il conducente ha commesso un’infrazione con decurtazione il 1° settembre 2018 e il suo saldo è rimasto a + 10, tornerà a 20 il 1° settembre 2020, ma se il 31 agosto 2020 commette un’altra infrazione con decurtazione, magari non contestata immediatamente ma recapitata alla residenza entro 90 gg e con successiva risposta (entro 60 gg dal ricevimento) dal parte del proprietario del veicolo dei dati dell’effettivo conducente, il riaccredito non si compie.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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