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Detriti del Ponte Morandi: i ristori concessi agli autotrasportatori vanno tassati

Gli aiuti concessi agli autotrasportatori chiamati a percorrenze maggiorate a causa del crollo del Ponte Morandi vanno considerati contributi in conto esercizio e come tali soggetti a tassazione. Una volta chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti resta da chiedersi quali altri aggravi saranno caricati sulle spalle degli autotrasportatori?

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Ulteriore beffa ai danni degli autotrasportatori dopo le recenti vicende legate all’obbligo di versare i contributi all’ART (Autorità di regolazione dei Trasporti) a partire dal 2019.

L’Agenzia delle Entrate (con risposta a interpello n. 98 dell’11 febbraio) ha chiarito definitivamente il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori a seguito del crollo del Ponte Morandi: sono da considerarsi contributi in conto di gestione e quindi tassabili in quanto finalizzati a fronteggiare esigenze di gestione.

Di cosa stiamo parlando? Dopo il crollo del ponte Morandi, gli autotrasportatori hanno ottenuto, ai sensi dell’art.5 comma 3 del d.l. n. 109 del 2018 – anche detto “Decreto Genova – ristori finalizzati al sostegno delle spese sostenute per la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

Tale sostegno era stato previsto e confermato anche dal decreto attuativo (d.m. 24 dicembre del 2018) che aveva ricompreso tra le ipotesi ristoratili:

  • le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune e il Porto di Genova che dimostrino l’attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficoltà logistiche dipendenti dall’attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova;
  • le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo … la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.

Quello che salta all’occhio, quindi, è la totale assenza di una previsione normativa che escluda espressamente questi contributi pubblici dall’applicazione delle imposte sui redditi, come invece è avvenuto per i ristori” riconosciuti per attività messe in difficoltà dal Covid dall’art. 25 del D.L. n. 34/2020 e da altri decreti, per i quali la non rilevanza fiscale è stata esplicitata in norma.

Questa svista, però, secondo il presidente di Confartigianato Trasporti, Amedeo Genedani, non dovrebbe giustificare l’aggravio dei costi in capo agli autotrasportatori «che sono in prima linea nelle emergenze e hanno subito enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia del Ponte Morandi».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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