Il trattamento dei personali degli autisti effettuato tramite l’installazione sugli smartphone aziendali di un’applicazione con cui geolocalizzare i loro spostamenti è ammissibile. A stabilirlo è stato, con una delibera del 9 Ottobre 2014 il Garante per la privacy che, in virtù di quanto disposto dal codice della privacy, ha specificato pure che per effettuare tale operazione il datore di lavoro non deve richiedere il consenso degli autisti, attivando però le procedure previste dall’art. 4 comma 2 dello Statuto dei Lavoratori, dedicato proprio all’uso di apparecchi di controllo a distanza dei lavoratori.
Tra le motivazioni presentate dall’azienda per ottenere l’autorizzazione dal Garante, c’è quella di migliorare i livelli di servizio, ottimizzando la pianificazione del lavoro e quella di rafforzare le condizioni di sicurezza dei dipendenti per accelerare l’invio dei soccorsi in caso di necessità. In ogni caso il garante pone alcuni paletti per effettuare questi controlli, comunque delicati dal punto di vista della privacy. Paletti che consistono:
– nell’adottare misure per garantire che le informazioni presenti sullo smartphone, visibili dall’applicazione installata, si riferiscano esclusivamente a dati di geolocalizzazione, precludendo la possibilità di trattare informazioni diverse, come i dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica;
– nel fare in modo che il sistema avvisi tramite apposita icona sul display quando la localizzazione è attiva;
– nel consentire l’accesso ai dati trattati soltanto agli incaricati della società;
– nel notificare al Garante il trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione;
– nell’informare i dipendenti sulle ipotesi in cui possono disattivare la geolocalizzazione durante l’orario di lavoro.