Negli ultimi anni il settore della logistica è finito al centro di un’evoluzione giuridica profonda. Tra giurisprudenza della Cassazione, responsabilità solidale e nuove pratiche di controllo dei fornitori, il modo di concepire il contratto di trasporto sta cambiando.
Ne parliamo con il professor Massimo Campailla, avvocato partner dello studio Zunarelli e docente di diritto della Navigazione e dei Trasporti all’Università di Trieste.

Professore, partiamo da un punto che sta facendo molto discutere: la Cassazione che trasforma il trasporto in appalto. Che cosa sta succedendo davvero?
«Sta succedendo qualcosa di molto concreto: in presenza di alcuni indici, la giurisprudenza tende a riqualificare il contratto di trasporto come contratto di appalto. Non è una distinzione accademica, giacché cambia completamente il profilo delle responsabilità. Nel trasporto il committente può tutelarsi con verifiche preventive relativamente semplici, come il controllo della regolarità del vettore tramite il portale dell’Albo degli autotrasportatori. Nel contratto di appalto, invece, la responsabilità solidale è molto più ampia: riguarda salari, contributi e altri obblighi verso i lavoratori. Questo significa che una diversa qualificazione giuridica può moltiplicare i rischi per chi commissiona il servizio».
Perché questo fenomeno emerge proprio adesso? Che ruolo hanno avuto le inchieste della Procura di Milano?
«Non si tratta di un fenomeno nuovo in assoluto: si tratta di un orientamento che aveva iniziato ad affacciarsi già negli anni passati, ma che oggi tende a consolidarsi ed avere maggiore evidenza verso l’esterno. Questo, probabilmente, perché il contesto è cambiato profondamente. Le inchieste milanesi sul mondo della logistica hanno portato alla luce sistemi di appalti irregolari e forme diffuse di intermediazione illecita di manodopera, producendo recuperi fiscali, contributivi e commissariamenti di grandi società. Tuttavia, va fatta un’importante precisazione: finora le inchieste penali si sono concentrate soprattutto sugli appalti di movimentazione di merci all’interno dei magazzini, mentre la tendenza a riqualificare in appalto il servizio di trasporto su gomma è un orientamento prettamente civilistico della Cassazione».
E queste due strade sono destinate a incrociarsi?
«Sono due fattispecie contigue e, sebbene non ancora sovrapposte, potrebbero essere destinate a divenirlo. Nulla esclude che, a fronte di una giurisprudenza civilistica che riqualifica il contratto di trasporto in appalto, le Procure della Repubblica inizino a sindacare dal punto di vista penale anche le conseguenze della gestione non corretta di quel rapporto, trattandolo a tutti gli effetti come un appalto. È uno scenario verosimile per il prossimo futuro».
Lei però è molto critico verso questa tendenza della Cassazione. Perché?
«Perché si crea un vero e proprio cortocircuito giuridico. La stragrande maggioranza dei contratti di trasporto ha una sua tipicità che dovrebbe essere preservata. Basti pensare che il Ministero dei Trasporti, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs 286/05, ha pubblicato propri modelli di contratto di trasporto scritto con pluralità di prestazioni. Se un operatore si attiene a una disposizione di legge e usa un contratto predisposto dal Ministero, teoricamente potrebbe comunque vederselo riqualificato dalla giurisprudenza in appalto solo perché prevede una pluralità di prestazioni prolungate nel tempo. Inoltre, a mio avviso, la l’orientamento della Cassazione non applica correttamente una norma chiarissima del nostro Codice Civile».
A quale norma si riferisce?
«All’articolo 1677 bis cod. civ.. È stato introdotto proprio per fare chiarezza nel contratto di logistica. La norma dice chiaramente che, quando un contratto di logistica comprende l’erogazione di più servizi (movimentazione, stoccaggio, ecc.) e tra questi vi è il trasporto, a quest’ultima fase non si applicano le regole dell’appalto, ma continuano ad applicarsi le norme proprie del contratto di trasporto. Nonostante la legge sia chiara, sentenze recenti della Cassazione riqualificano comunque il contratto di trasporto in contratto di appalto e liquidano la questione in poche righe, affermando in modo tautologico il l’art. 1677 bis non si applica, senza motivarne realmente le ragioni».
Questa è un’anticipazione dell’intervista integrale, che sarà pubblicata nella quinta edizione del volume «100 numeri per capire l’autotrasporto». La presentazione è prevista al Transpotec di Milano il 15 maggio, alle ore 14, nella Transpotec Arena.
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