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Abolizione della scheda di trasporto: i chiarimenti del ministero dell’Interno

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La legge di Stabilità ha di fatto riformato l’autotrasporto. Tra gli aspetti di novità c’è anche quello che riguarda l’abolizione della scheda di trasporto, introdotta nel 2009. Subito dopo l’abolizione il ministero dell’Interno ha sentito l’esigenza di precisare nell’immediato alcuni aspetti, salvo anticipare l’emanazione di una prossima direttiva sull’argomento. Vediamo quali sono questi aspetti.

Innanzi tutto, essendo un documento rivolto agli organi di polizia, si chiarisce subito che la scheda non va più esibita dall’autotrasportatore e quindi non va nemmeno richiesta da parte degli organi di controllo. Ciò non toglie, però, che l’autista debba avere con sé a bordo – come richiesto dal comma 4 dell’articolo 7 della Legge 286/2005  – la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità e le istruzioni scritte del committente, attraverso le quali diventa possibile applicare le norme sulla corresponsabilità del committente o del vettore e stabilire le generalità del committente stesso. In mancanza di tali istruzioni sarà chiamato in causa il conducente al quale gli agenti potranno porre domande al riguardo.

Rispetto alle sanzioni, quelle per mancanza a bordo della scheda di trasporto erogate prima del 31 dicembre, giorno di approvazione della legge di Stabilità, restano «valide ed efficaci, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento».
Con l’abrogazione dell’art. 7 bid della Legge 286/2005, infine, non potrà più essere sanzionato il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori laddove manchi un contratto scritto. 

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Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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