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Credito d’imposta del 12% per acquisti di gasolio nel secondo trimestre 2022: ora si può compensare

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato un codice tributo che le aziende di autotrasporto conto terzi possono usare per compensare un credito di imposta retroattivo, in quanto copre un periodo di un anno e mezzo fa, successivo all’invasione russa dell’Ucraina

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Rimettete indietro gli orologi e tirate fuori le fatture per gli acquisti di gasolio che risalgono al secondo trimestre 2022. Perché l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.74/E del 20 dicembre 2023, ha istituito un codice tributo per ottenere, esclusivamente tramite compensazione e quindi con modello F24, un credito d’imposta del 12% per gli acquisti di carburante risalenti a quel difficile periodo, reso complicato dall’impennata dei prezzi a causa dell’invasione russa dell’Ucraina avvenuta il 24 febbraio 2022.

Per la precisione il codice tributo è il 7057 ed è stato ribattezzato «Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi».

L’Agenzia specifica che In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati». In alternativa, laddove il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna «importi a debito versati».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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