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La frontiera inglese dopo la Brexit: ecco come compilare la dichiarazione di transito

Sono tornate le frontiere nel Regno Unito. Ma in qualche caso convivono con nuove regole, che stanno generando non poche criticità. Ecco perché la Dogana francese ha deciso di fornire ai trasportatori alcune indicazioni pratiche relative ai trasporti di merce proveniente o diretta nel Regno Unito

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Cominciano a spuntare come funghi le conseguenze della Brexit relativamente alle missioni di trasporto merci. E molte di queste riguardano proprio l’aspetto più prevedibile, vale a dire il ripristino delle vecchie formalità doganali, integrate peraltro da nuove regole, nei transiti di frontiera in entrata e in uscita dal Regno Unito. Quelle che vi segnaliamo, per esempio, sono state introdotte dalla Francia, tramite un’apposita nota della Dogana datata 15 giugno. L’argomento principale che affronta riguarda la dichiarazione di transito. Vediamo in concreto come va compilata nel passaggio dal Regno Unito alla Francia. È importante innanzi tutto ricordare che con l’ingresso del Regno Unito nella convenzione sul transito comune, per le operazioni di transito tra questi paesi è necessario indicare un ufficio di passaggio (transit office codice TRA) nella casella 51 del documento di accompagnamento (TAD). Questo ufficio è situato nel territorio doganale in cui si accede e di conseguenza laddove il transito muove dal Regno Unito per entrare in Francia, l’ufficio di passaggio è situato in questo paese, anche se rappresenta soltanto un luogo di transito e non di destinazione. Per l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione, deve essere indicato un solo ufficio di passaggio.
Ci sono due modi per notificare l’arrivo delle merci a destinazione: «procedura in ufficio» presso l’ufficio di destinazione; «semplificata» presso le sedi di un destinatario abilitato.  Analizziamole distintamente.
Rispetto alla procedura in ufficio (procedura standard), il regime di transito si conclude quando le merci, il documento di accompagnamento e le altre informazioni sono nell’ufficio doganale di destinazione, che notifica l’arrivo delle merci. Oltre al titolare del regime, anche il trasportatore e qualsiasi altra persona che riceva le merci, consapevole che sono state vincolate al regime del transito, sono responsabili della presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione, nel rispetto dei tempi stabiliti e delle misure adottate dalle autorità doganali per garantirne l’identificazione.  
Rispetto alla procedura presso le sedi del destinatario abilitato (semplificazione doganale), è proprio quest’ultimo soggetto a dover notificare l’arrivo nell’applicazione nazionale Delta T.  
In caso di mancata notifica, si attiva una ricerca che può sfociare in un procedimento esecutivo per il recupero di dazi e imposte
La notifica di arrivo delle merci deve avvenire solo quando le merci sono effettivamente arrivate nelle sedi indicate sull’autorizzazione del destinatario abilitato e se trasmessa prima dell’effettivo arrivo delle merci può costituire infrazione di importazione senza dichiarazione di merci. 

Gli operatori devono infine considerare che, anche per le procedure di dichiarazioni di transito in uscita (dalla Francia al Regno Unito), è obbligatorio indicare un ufficio di passaggio, che sarà con codice GB situato nel Regno Unito e tratto da un apposito elenco. Eventuali problemi vanno segnalati all’ufficio doganale francese competente all’operazione di transito.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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