Arrivano dalla Commissione Europea nuovi chiarimenti operativi sul tachigrafo intelligente di seconda generazione, pubblicati tramite una serie di FAQ sul sito della Commissione. A renderlo noto è ANITA con una circolare, che richiama l’attenzione su alcuni aspetti chiave per le imprese di autotrasporto, come ad esempio gli obblighi di registrazione dei passaggi di frontiera, le scadenze per l’adeguamento tecnologico dei veicoli, la gestione delle carte tachigrafiche nel periodo transitorio e i casi di esenzione.
In particolare, sul tema degli attraversamenti di frontiera viene ribadito l’obbligo per i conducenti di inserire manualmente il simbolo del Paese dopo ogni passaggio. L’operazione deve essere effettuata alla «prima fermata possibile», intesa come il punto di sosta più vicino effettivamente accessibile nel rispetto delle condizioni di traffico e sicurezza. Restano quindi escluse le corsie di emergenza, mentre è ammesso proseguire fino a un’area idonea se quella più vicina non è utilizzabile. Si tratta, sottolinea la Commissione, di una misura destinata a superarsi con la diffusione completa del tachigrafo di seconda generazione, che registra automaticamente i passaggi.
Per quanto riguarda il retrofit, le FAQ confermano il calendario già previsto: entro il 31 dicembre 2024 per i veicoli con tachigrafo analogico o digitale non intelligente ed entro il 18 agosto 2025 per quelli dotati della prima generazione smart. I veicoli immatricolati dal 21 agosto 2023 devono già essere equipaggiati con il dispositivo di seconda generazione, mentre dal 1° luglio 2026 l’obbligo sarà esteso anche ai veicoli commerciali leggeri tra 2,5 e 3,5 tonnellate impegnati in operazioni internazionali o di cabotaggio. Chiariti anche i casi di esenzione, che riguardano in particolare i mezzi operanti esclusivamente in ambito AETR extra-UE, salvo attività interamente svolte all’interno dell’Unione.
Un ulteriore focus riguarda la gestione delle carte tachigrafiche nella cosiddetta fase di transizione, prevista fino ad agosto 2028. Entro tale data, infatti, tutti i conducenti impegnati in operazioni internazionali dovranno essere dotati di carte di seconda generazione. Nel frattempo resta l’obbligo di dimostrare le attività degli ultimi 56 giorni, ma la Commissione chiarisce che eventuali lacune nei dati, dovute ai limiti tecnici delle carte di prima generazione, non costituiscono automaticamente una violazione. Tra le soluzioni indicate: verifica diretta dei dati sul tachigrafo, trasmissione elettronica da parte dell’impresa o conservazione delle stampe.
Le FAQ affrontano anche il tema delle carte rilasciate da Paesi AETR extra-UE, delineandone il progressivo allineamento al sistema europeo.
È possibile consultare tutte le FAQ qui.


