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Distacco di autisti: ecco i «paletti» proposti dal Parlamento UE

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La direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito dei servizi, che tanto impatta sul mondo dell’autotrasporto, continua il suo percorso verso la revisione. Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione da sottoporre ora al Consiglio UE che contiene una serie di misure per cercare di frenare l’uso improprio di questo istituto lavorativo. Innanzi tutto il Parlamento definisce alcuni indicatori da utilizzare per verificare se effettivamente un distacco sia veramente tale o non celi qualcosa di altro. Gli indicatori sono:
– la data di inizio del distacco;
– il rientro del lavoratore distaccato nello Stato membro di provenienza per riprendere la sua attività;
– la natura delle attività;
– la modalità di corresponsione (o di rimborso) da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio, vitto o alloggio per il lavoratore distaccato;
– l’esistenza di eventuali precedenti periodi in cui lo stesso posto sia stato coperto dallo stesso (o da altro) lavoratore distaccato.

Inoltre, per informare maggiormente dei suoi diritti il lavoratore distaccato, la risoluzione del Parlamento chiede agli Stati membri di creare un unico sito web nazionale, consultabile gratuitamente, in cui inserire tutte le informazioni relative ai contratti collettivi applicabili e alle condizioni di lavoro, comprese quelle relative alle diverse tariffe minime salariali, al metodo per calcolare la retribuzione dovuta, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali, le procedure tramite cui sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro laddove non rispetti tali condizioni.

E se queste informazioni non fossero sufficienti, gli stessi Stati dovranno indicare uno specifico funzionario incaricato di rispondere alle richieste di informazioni dei lavoratori distaccati.

In più il Parlamento pretende che alle richieste di informazioni provenienti da uno Stato membro o dalla Commissione europea siano evase entro 25 giorni lavorativi. Casi urgenti, che richiedono la consultazione di registri (tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione Iva, al fine di poter controllare lo stabilimento dell’impresa indagata in un altro Stato membro dell’Unione) vanno evasi entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Gli Stati potranno anche imporre alle imprese di presentare una dichiarazione con cui indicare il numero di lavoratori distaccati, durata, data di inizio e di fine del distacco, l’indirizzo del luogo di lavoro, la specificità dei servizi che giustifica il distacco.
Infine, per gli autisti, gli Stati possono imporre all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione e/o di conservare in luogo accessibile una serie di atti, quali:
– le copie del contratto di lavoro
– i fogli paga
– i cartellini orari indicanti inizio, fine e durata dell’orario di lavoro giornaliero
– le prove del pagamento delle retribuzioni.

In caso di subcontratto, poi, viene estesa al primo contraente le eventuali responsabilità che derivano dalla mancata corresponsione da parte del subcontraente al lavoratore distaccato delle retribuzioni nette e delle contribuzioni previste dalla Legge o dai Contratti collettivi.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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