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Cambia il Fondo di Garanzia per le PMI

Tra le altre riforme introdotte dal 1° gennaio 2024, c’è l’esclusione dall’accesso alla garanzia del Fondo delle imprese che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione. Vale a dire quelle più rischiose

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Il Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento rilevatosi importante per i finanziamenti alle imprese di autotrasporto, vive una seconda stagione, che partirà in coincidenza del nuovo anno. Dal 2024, infatti, così come previsto dalla legge di conversione del decreto legge 145/2023 il Fondo di Garanzia cambia almeno in parte pelle. O meglio l’importo massimo per singola impresa garantita resta di cinque milioni di euro. Ma rimangono escluse dall’applicazione delle nuove regole le imprese in fascia 5, vale a dire quelle ritenute più a rischio. La fascia di valutazione dell’impresa verrà individuata tramite un modello di valutazione del Fondo, il quale dovrà essere alimentato, in fase di presentazione della richiesta di ammissione, sia con i dati economico-finanziari, sia con i dati che fotografano l’andamento dell’impresa beneficiaria.

Rispetto alle percentuali di copertura, le garanzie saranno concesse:

• per le operazioni concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità: fino alla misura massima del 55%, in favore dei soggetti beneficiari (che rispettano i requisiti di PMI) rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione;

• per le operazioni finanziarie che hanno per oggetto il finanziamento di programmi di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione: nella misura massima dell’80%;

• per le operazioni finanziarie che hanno per oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali, nella misura massima del 50%;

• in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati nonché in relazione alle operazioni finanziarie di microcredito di importo massimo fino a 50.000 euro, nella misura massima dell’80%.

Per quanto riguarda i beneficiari, la nuova normativa include anche gli enti del terzo settore iscritti; le imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non inferiore a 250 e non superiore a 499. 

Tali imprese, oltre che nell’ambito di garanzia su portafogli di finanziamenti, potranno accedere alla garanzia anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con l’eccezione di quelle dedicate agli investimenti nel capitale di rischio.

Resta confermato il modello di valutazione del rischio (modello di rating) che ha sostituito il vecchio sistema di scoring. Più precisamente il modello attuale è articolato su due moduli economico-finanziario (dati di bilancio) e andamentale (Credit bureau e Centrale rischi).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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