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Aiuti di Stato: il de minimis viene moltiplicato per tre e include l’acquisto di veicoli

Cambia la regolamentazione degli aiuti di Stato all’interno dello spazio europeo. Se fino a ieri i fondi che un singolo paese poteva concedere alle imprese era di 100 mila per l’autotrasporto e di 200 mila euro per gli altri settori, adesso sale a 300 mila per tutti. E per di più potranno essere utilizzati anche per acquistare veicoli, cosa esclusa fino a ieri

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All’interno dello spazio dell’Unione europea non è consentito ai singoli Stati membri concedere aiuti alle imprese, in quanto potrebbe funzionare come lesivo della libera concorrenza. Ci sono però delle eccezioni, costituite da quelle che gli antichi Romani chiamavano i «de minimis», vale a dire quelle cose di poco conto di cui le istituzioni si possono disinteressare. E siccome qui l’argomento riguarda gli aiuti economici, è chiaro che il de minimis è legato a un tetto preciso: all’interno dell’Europa le concessioni di aiuti da parte di uno Stato a un’impresa non potevano andare oltre i 200 mila euro nell’arco di tre anni, mentre per l’autotrasporto la soglia massima scendeva a 100 mila euro. Questo almeno fino a ieri. Perché dal 1° gennario 2024, stando a quanto prevede il Regolamento n. 2023/2831, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023 e relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE, con cui il massimale del de minimis sale a 300 mila euro nel triennio per le aziende di tutti i settori, autotrasporto compreso. Ma la cosa fortemente interessante è che nel campo di applicazione del triplicato de minimis vengono ora incluse anche le agevolazioni concesse per finanziare l’acquisto di veicoli, fino a ieri escluse.

Un’altra novità del Regolamento europeo riguarda la definizione di «impresa unica» che ottiene il finanziamento, che adesso viene considerata:

a) un’impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa con diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa avente diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa grazie a un contratto o in base a una clausola dello statuto della seconda azienda;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa che controlla da sola, in base a un accordo stipulato con altri azionisti o soci di questa, la maggioranza dei diritti di voto.

Il Regolamento prevede poi che nel caso la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento della soglia ammissibile, la nuova misura di aiuto verrà revocata e che questa non sia cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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