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Verbale incomprensibile? La multa va annullata

Il giudice di pace di Frosinone stabilisce che, in presenza di una contestazione illeggibile nel testo, il presunto trasgressore non può difendersi adeguatamente e quindi la sanzione è nulla. E in un'altra sentenza ribadisce che se non si prova che l'autovelox sia tarato esattamente, i dati sono inaffidabili e la multa non è valida

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Anche il giudice di pace di Frosinone si aggiunge alla ormai folta schiera di organi giudicanti che stanno annullando per vizi di forma e di sostanza le multe affibbiate dalle Prefetture agli autotrasportatori in giro in Italia per lavoro. In questo caso si tratta di due recenti sentenze che danno entrambe ragione ai presunti trasgressori, entrambi difesi dall’avvocato Roberto Iacovacci.

Curiosa la motivazione della prima decisione (n.423/22). Il giudice afferma infatti che se il testo del verbale di accertamento risulta del tutto illeggibile, il verbale stesso deve ritenersi non valido, soprattutto se – come in questo caso – manca una «copia integrativa dattiloscritta e depositata» del verbale stesso o la trascrizione dell’ordinanza impugnata, documenti che in giudizio non sono stati esibiti dalla Prefettura di Frosinone. Se infatti non si comprende cosa ci sia scritto sulla multa, il presunto trasgressore non può conoscere ufficialmente l’oggetto della contestazione e quindi «non può esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa». «Inoltre – aggiunge il giudice – è l’amministrazione che deve provare la responsabilità del presunto trasgressore. Se il fatto contestato è incomprensibile per l’illeggibilità del verbale di accertamento, non sussiste nemmeno la prova della responsabilità del ricorrente». Quindi la multa va annullata e le spese di giudizio compensate.

Nel caso della seconda sentenza n. 311/22 ci troviamo invece di fronte all’ormai acclarato principio della mancanza di prova della corretta taratura delle apparecchiature di rilevamento della velocità – con conseguente mancanza di prova della affidabilità dei dati rilevati. «La Prefettura di Frosinone – si legge nel dispositivo della sentenza – avrebbe dovuto produrre apposito certificato di taratura e non limitarsi a richiamare la valenza probatoria del verbale come atto pubblico dotato di fede privilegiata. Sul punto ha fatto chiarezza la Corte di Cassazione affermando che la prova del corretto funzionamento dell’apparecchio è a carico dell’amministrazione ed il verbale non fa piena prova fino a querela di falso». In definitiva, non risulta che le Forze dell’Ordine avessero provveduto a effettuare sull’autovelox le prove periodiche di taratura e quindi la multa è stata annullata.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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