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Le registrazioni manuali di altri lavori: sono sempre obbligatorie?

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RISPOSTA

L’art.34 del regolamento UE 165/2014 dice espressamente che:
«Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv):
a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione;
oppure:
b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo».

Quindi, se il conducente usa il foglio di registrazione (disco) dovrà registrare, una volta tolto e chiuso il disco a fine giornata, il riposo/attività manualmente nel parte retro del disco stesso.

Se invece usa la carta tachigrafica, dovrà, al momento dell’inserimento, registrare le attività fatte utilizzando il tachigrafo stesso.

Pertanto, si ritiene che la contestazione per la mancanza di registrazione manuale sia percorribile e corretta, a meno che non ci siano altri aspetti/vizi formali.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

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