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Cambia nel segno della semplificazione la convenzione doganale TIR

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L.193 del 1° giugno è stata pubblicata una modifica della Convezione doganale TIR con cui si fornisce la possibilità, per le parti contraenti, di introdurre semplificazioni al regime ordinario

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Diventa più facile applicare la Convezione TIR. Questo almeno è il senso della modifica alla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci effettuato con carnet TIR, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L.193 del 1° giugno, con cui si fornisce la possibilità, per le parti contraenti, di introdurre semplificazioni al regime ordinario della predetta Convenzione. Più precisamente la modifica normativa spiega che «le parti contraenti possono accordare alle persone debitamente autorizzate facilitazioni più ampie per applicare le disposizioni della convenzione». Rispetto ai requisiti prescritti dalle autorità per accordare tali facilitazioni dovrebbero comprendere – si legge nella norma – «sia la richiesta di applicare tecnologie dell’informazione e della comunicazione al fine di assicurare il corretto svolgimento del regime TIR, sia l’esenzione a presentare le merci, il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore insieme al carnet TIR all’ufficio doganale di partenza o destinazione, e anche istruzioni destinate alle persone debitamente autorizzate affinché svolgano mansioni specifiche normalmente affidate ai sensi della convenzione TIR alle autorità doganali, ad esempio, in particolare, la compilazione e il timbro del carnet TIR e l’apposizione e il controllo dei sigilli doganali». 

Da ultimo la modifica normativa prevede pure che le persone a cui sono state accordate facilitazioni più ampie «dovrebbero predisporre un sistema di tenuta dei registri che consenta alle autorità doganali di esercitare un controllo doganale efficace nonché di supervisionare la procedura e di effettuare controlli a campione». In ogni caso, le facilitazioni più ampie «dovrebbero essere accordate lasciando impregiudicata la responsabilità dei titolari del carnet TIR di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della convenzione».

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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